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LA DIVISIONE EREDITARIA: PROFILI GENERALI E IL PROBLEMA DELL’IMMOBILE INDIVISIBILE

La comunione ereditaria è una particolare forma di comunione ordinaria ed origina dalla presenza di più coeredi che hanno accettato l’eredità.

Essa è connotata dalla contitolarità dei partecipanti ad ogni diritto e rapporto appartenente all’asse ereditario.

Il codice civile prevede una disciplina diversificata circa i debiti e i crediti ereditari.

In particolare, il legislatore sancisce che in via generale i coeredi rispondono in proporzione alle quote loro spettanti, prevedendo il diritto di rivalsa nei confronti degli altri coeredi a favore del coerede che abbia estinto l’intero debito ereditario.

Al contrario, i crediti ereditari non si ripartiscono pro quota tra i coeredi ma entrano nella comunione ereditaria, con la conseguenza che il singolo coerede potrà chiedere l’adempimento dell’intero credito comune o della parte proporzionale alla sua quota, senza la necessità di coinvolgere in giudizio gli altri contitolari.

Il codice civile prevede, poi, la possibilità per ogni coerede di vendere in parte o interamente la propria quota ad un soggetto estraneo (non coerede). In particolare, il legislatore dispone che è necessario che la proposta di alienazione della quota ereditaria con indicazione del prezzo venga notificata agli altri coeredi, i quali sono titolari del diritto di prelazione (retratto successorio). La mancata notifica consente ai coeredi interessati di riscattare la quota in parti uguali da chiunque l’abbia acquistata sino allo scioglimento della comunione ereditaria, quindi al realizzarsi della divisione.

La divisione ereditaria, infatti, è l’atto mediante il quale i coeredi pongono fine alla comunione ereditaria. Ai sensi dell’art. 713 c.c., ogni coerede può chiedere la divisione, sciogliendo, così, la comunione ereditaria.

La divisione ereditaria può essere di tre tipi:1) contrattuale, quando si realizza in base ad un accordo (contratto appunto), con la precisazione che quando ha ad oggetto beni immobili o diritti immobiliari, necessità della forma scritta, essere autenticato da un notaio e trascritto nei registri pubblici; 2) testamentaria, quando è stabilita dal testatore; 3) giudiziale, quando in assenza di un accordo, si adisce l’Autorità giudiziaria (con l’art. 791-bis c.p.p., recentemente il legislatore ha introdotto la divisione giudiziale semplificata, affidata ad un Notaio o Avvocato nominato dal Tribunale quando non vi è contestazione sul diritto alla divisione e sulle quote).

La divisione può essere sempre chiesta da uno o più coeredi nei confronti di tutti gli altri, con esclusione dei semplici chiamati all’eredità (soggetti che non hanno ancora accettato l’eredità), dei legatari e di eventuali legittimari pretermessi in attesa del buon esito dell’esercizio dell’azione di riduzione.

Impedimenti alla divisione sono da ravvisarsi nel caso in cui: 1) sia pendente un giudizio sulla legittimità o sulla filiazione naturale del soggetto che, in caso di esito favorevole del giudizio, sia chiamato alla successione; 2) tra i chiamati vi sia un concepito (la divisione non può aver luogo sino al momento della nascita); 3) il Giudice sospenda la divisione (per non oltre cinque anni); 4) nel caso di soggetti di minore età, il testatore può disporre che non si faccia luogo alla divisione prima che sia trascorso un ano dalla maggiore età dell’ultimo nato.

Non è sempre agevole procedere alla divisione quando nel complesso ereditario vi sono beni immobili. Tali beni, infatti, potrebbero risultare difficilmente divisibili. L’art. 720 c.c., in tal caso, dispone che « Se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto ».

Con il termine “non comodamente divisibili” si fa riferimento a quei beni che per essere divisi, richiederebbero soluzioni tecniche costose o la cui divisione ne comprometterebbe la funzionalità o il valore, tenendo conto anche della destinazione e l’utilizzo.

Sebbene la norma faccia riferimento ai solo beni immobili, è pacifico che possa trovare applicazione anche alle ipotesi di aziende, beni mobili e ai beni assolutamente indivisibili, poiché la divisione farebbe venire meno l’uso a cui sono destinati (scale o muro comune).

Nell’intentio del legislatore è chiaro che se la divisione in natura non è realizzabile, senza recare pregiudizio alla funzionalità o al valore economico del bene, è ragionevole sacrificare il diritto dei singoli eredi di ricevere una parte di tutti i beni della massa ereditaria, in proporzione della rispettiva quota (art. 718 c.c.).

Per formare le parti, dunque, i coeredi sono tenuti a collazionare ed a conferire tutto ciò che è stato loro donato dal de cuius e devono imputare, alla propria quota, le some delle quali erano debitori nei confronti del defunto e dei coeredi. Successivamente avranno luogo i prelevamenti, ossia l’attribuzione a favore dei coeredi del diritto di prelevare dalla massa ereditaria una somma pari al debito degli altri coeredi e nei confronti del de cuius, dalla massa ereditaria.

A seguito dei prelevamenti, si provvede alla stima ed alla formazione delle porzioni e la relativa assegnazione ai coeredi.