
La legge n. 69/2019 è entrata in vigore il 9 agosto 2019 ed è un provvedimento finalizzato ad assicurare una più pregnante tutela alle vittime di reati di violenza domestica e di genere, intervenendo sia sul codice penale che sul codice di procedura penale.
Le peculiarità che connotano il Codice Rosso sotto il profilo procedurale sono diverse:
- è prevista “una accelerazione” per l’avvio del procedimento penale per alcuni reati: tra gli altri maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l’effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime;
– la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale;
– il Pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa;
– gli atti d’indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo.
Al riguardo, ha subìto una modifica la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto, anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici (per esempio, il ricorso al braccialetto elettronico). Inoltre, le misura di prevenzione, dopo l’entrata in vigore del Codice Rosso, sono applicabili anche al reato di maltrattamento nei confronti del coniuge o del convivente.
L’introduzione nel codice penale di quattro nuovi reati:
art. 612-ter c.p.: il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. revenge porn), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici;
art. 583-quinquies c.p.: il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, è prevista la pena dell’ergastolo;
art. 558-bis c.p.: il reato di costrizione o induzione al matrimonio è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
art. 387-bis c.p.: violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni.
Viene inasprito il trattamento sanzionatorio di fattispecie penali già in vigore ante Codice Rosso:
– il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di due e un massimo di sei anni, passa a un minimo di tre e un massimo di sette;
– lo stalking passa da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi;
– la violenza sessuale passa da sei a 12 anni, mentre prima andava dal minimo di cinque e il massimo di dieci;
– la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di otto e un massimo di 14, prima era punita col minimo di sei e il massimo di 12.
Infine, ulteriori modifiche riguardano il termine per la proposizione della querela e l’intervento in tema di aggravanti:
In particolare, in tema di violenza sessuale viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, dagli attuali 6 mesi a 12 mesi.
Vengono, inoltre, ridisegnate ed inasprite le aggravanti per l’ipotesi ove la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di età.
Inoltre, è stata inserita un’ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa. Nell’omicidio viene estesa l’applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare finanche le relazioni personali.
- by Avv. Michele Sirica
- il Settembre 9, 2020